Bollino HOW-TO

Leandro Noferini - Donato Molino

20 febbraio 2003

Sommario:

Guida all'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo del contrassegno identificativo della S.I.A.E. per la distribuzione di software libero


Indice

1 Premessa

Perché la premessa è sempre necessaria.

Dal momento dell'approvazione della legge 248/2000, comunemente conosciuta come ``legge del bollino'' 1 , e del successivo regolamento attuativo (e le successive modifiche), molti gruppi e osservatori hanno mosso svariate critiche e osservazioni 2 a questo testo, osservazioni incentrate sia su aspetti legati alla possibilità di una reale applicazione la legge sia su aspetti più legati ai diritti dei consumatori, sia alle difficoltà a cui sarebbero andate incontro piccole realtà produttive esistenti in Italia.

Particolare preoccupazione è stata dimostrata da molti gruppi facenti parte della comunità italiana del Software Libero; in particolare l'Associazione Software Libero fin dalla propria fondazione (avvenuta qualche mese dopo l'approvazione della legge) ha reso pubbliche molte critiche. Poco più tardi nell'aprile 2001 il Lug Roma ha organizzato un importante convegno durante il quale per la prima volta queste critiche sono state fatte presenti a rappresentanti istituzionali.

Insieme alle critiche l'Associazione Software Libero e il Lug Roma hanno cercato però anche di capire come far ``convivere'' il Software Libero con questa legge; in quest'ottica si sono avviati dei contatti presso la sede centrale della S.I.A.E. con gli organi preposti, al fine di discutere delle problematiche che l'interpretazione della legge pone in relazione alle opere libere, e delle possibili soluzioni per rendere manifesta l'esclusione delle opere stesse dall'ambito di applicazione della normativa in esame. Questo testo viene scritto e pubblicato con la volontà di favorire la conoscenza della legge e degli strumenti che questa mette a disposizione per evitare l'applicazione del contrassegno anche alla luce delle esperienze maturate direttamente.

Nonostante i pochissimi casi realizzatisi finora di distribuzione di software libero, riteniamo che quanto scritto sia applicabile anche per altri tipi di licenza con le quali il detentore dei diritti di copia permette la distribuzione di copie della propria opera, come ad esempio le licenze comunemente denominate shareware e freeware.

2 Nota di copyright

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3 La legge del Bollino

Il giorno 18 agosto 2000 il parlamento italiano ha approvato la legge n. 248/2000 che modifica, ed in molti aspetti innova la legge n. 633/1941 nota come legge sul diritto d'autore (LDA).

Questa nuova legge ha introdotto molte novità in materia di diritto d'autore dalla fissazione di limiti per le fotocopie di opere letterarie fino al software nei confronti del quale è stato imposto l'obbligo di contrassegnatura dei supporti che lo contengono, prevedendo in caso di inadempimento sanzioni di natura anche penale.

A questa norma generale il testo del regolamento attuativo (legge n. 338/2001), modificato dalla legge n. 296/2002, ha introdotto alcuni casi di esclusione: vedi la sezione 3.2.1 a pagina [*].

Insieme il testo di legge prevede invece alcuni casi in cui è possibile non applicare il contrassegno, sostituendo questo con una ``dichiarazione identificativa'': vedi la sezione 3.2.2 a pagina [*].

3.1 Quando si deve applicare il contrassegno

Per quanto concerne i programmi per elaboratore elettronico i soggetti obbligati ad apporre il contrassegno sono:

3.2 Eccezioni ai precedenti obblighi

Come più avanti accennato, a queste norme generali vengono stabilite due eccezioni:


3.2.1 Esclusione

Il regolamento attuativo della legge e la successiva modifica stabiliscono una serie di condizioni soddisfatte le quali la distribuzione di software non ricade nell'obbligo del contrassegno (casi di ``esclusione'', vedi articolo 5, comma 3 del suddetto regolamento).

Questi sono i casi previsti per l'esclusione:

  1. programmi accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;

    Questo caso si applica a supporti contenenti programmi di natura accessoria, secondaria, subordinata rispetto al programma con natura principale, ai quali il contrassegno non deve essere applicato se ceduti in costanza di contratti multilicenza.

  2. distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

    Questo caso si applica egregiamente a tutti quei casi in cui il software viene distribuito senza una controprestazione da parte del beneficiante.

    L'unica perplessità potrebbe sorgere dalla dizione ``titolare dei diritti''; la nostra interpretazione della norma ci indice a concludere che per titolare dei diritti si debba intendere, nel caso di software libero chiunque intenda copiare e/o distribuire.

    Tale interpretazione è stata inoltre avallata dai nostri contatti con la sede generale della S.I.A.E..

    Concludendo possiamo affermare che nel caso di distribuzione a titolo gratuito il software libero è escluso dall'obbligo di apposizione del contrassegno.

  3. programmi distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);

    Questo caso è stato previsto per evitare l'assurdo legislativo che si sarebbe creato rispetto all'utilizzo delle reti telematiche per ottenere programmi per il proprio computer. È importante però notare che questo si applica solo ad un uso ``personale'' di ciò che viene scaricato, escludendo perciò ogni forma di redistribuzione o copia, fosse anche gratuita che non sia quella personale di back-up.

  4. programmi distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinati all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;

    Questo caso riguarda invece la sola distribuzione del software in accompagnamento alle periferiche hardware e utile al solo funzionamento di queste.

  5. programmi destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

  6. programmi inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

  7. programmi inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

    Questi tre casi riguardano esclusivamente il software destinato al funzionamento di questi tipi di apparecchi.

  8. programmi destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    Questo caso invece riguarda il solo software destinato agli apparecchi che sono di ausilio per le persone con disabilità fisiche.

  9. programmi con caratteristiche di sistema operativo, applicazione o server preinstallati su un elaboratore elettronico e distribuiti insieme a questo all'utente finale;

    Infine questo caso (aggiunto dall'ultima revisione del regolamento) riguarda esclusivamente il software che troviamo già installato nei computer in vendita.

Purtroppo questi casi non possono includere in generale la distribuzione di software libero: anche i casi indicati ai punti 2 (salvo il caso già visto della distribuzione a titolo gratuito) e 3 non risultano aderenti alle caratteristiche di questa categoria di software, nonostante possa apparire diversamente ad una prima verifica.


3.2.2 Esenzione

Il testo di legge stabilisce invece la possibilità di sostituire il contrassegno con una dichiarazione di ``esenzione'' da fare direttamente alla S.I.A.E. (per le modalità e i tempi di tale presentazione vedi la sezione 4.3); in questo modo il supporto contenente il software può essere distribuito senza il contrassegno (articolo 10, comma 3).

Il regolamento attuativo della legge (338/2001) stabilisce poi le modalità operative per presentare la suddetta dichiarazione di esenzione (Articolo 6).

Questa esenzione può essere richiesta:

Alla luce di quanto riportato, non si ravvedono particolari difficoltà nel richiedere tale esenzione per la distribuzione di software libero, e, per il momento, si tratta senz'altro di una soluzione migliore rispetto alla collocazione del contrassegno.

Questo documento cerca di agevolare la richiesta di questa esclusione.

4 Come fare

4.1 Chi può avvalersi dell'esenzione

Nel rispetto delle condizioni succitate è sempre possibile chiedere l'esenzione, a meno che non si rientri nei casi da esclusione previsti dal regolamento (vedi la sezione 3.2.1), casi nei quali la richiesta risulterebbe senza senso.

4.2 Documenti e materiale da presentare

Per ottenere l'esenzione si deve presentare una ``dichiarazione identificativa'' (così come viene indicata nel testo del regolamento attuativo, vedi articolo 6 comma 3) contenente i seguenti dati:

Oltre a questa dichiarazione, ed eventualmente l'elenco dei programmi e/o documenti per i quali la dichiarazione viene presentata, si dovrà allegare anche una copia del supporto che verrà distribuito.

A titolo di esempio includiamo la dichiarazione presentata dall'Associazione Software Libero con i relativi allegati contenenti l'elenco del software per il quale è stata presentata la dichiarazione.


4.3 Dove, quando e a chi presentare la dichiarazione

La si deve presentare al più vicino ufficio periferico della S.I.A.E., personalmente oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire almeno 10 giorni prima delle attività d'inizio della distribuzione.


4.4 Custodia di copie

La modifica al regolamento ha sancito inoltre l'obbligo di custodia per tre anni di un esemplare di ogni software per il quale è stata presentata la dichiarazione e copia della relativa dichiarazione.

5 Domande frequenti

5.1 Distribuzioni a titolo gratuito

5.2 Titolarità dell'esenzione

5.3 Versioni diverse


6 Conclusioni

Abbiamo visto come sia possibile che supporti contenenti opere protette dal diritto d'autore ma ritenute libere, siano resi esenti dall'obbligo di contrassegnatura S.I.A.E..

Tutto questo non ci esime dal rinnovare le critiche alla normativa esaminata, e che sinteticamente possono essere riassunte nei seguenti punti:

  1. L'attuale quadro normativo in materia di diritto d'autore non risponde, a nostro avviso, alle esigenze di carattere generale per la collettività secondo i principii della diffusione della cultura e del sapere tecnologico, anzi, va esattamente nella direzione opposta, ponendo, anche con l'uso del diritto penale, forti limitazioni a questi principii.

  2. Forti sperequazioni nelle fattispecie penalmente rilevanti (viene punito allo stesso modo lo studente che masterizza i cd in casa e poi li cede ai compagni di classe in cambio magari della merenda, e il delinquente professionista che distribuisce enormi quantità di supporti contraffatti).

    Non ravvediamo la ratio di un siffatta repressione, che per molti suoi casi poteva tranquillamente risolversi alla fine di un dibattimento civile piuttosto che civile e penale insieme.

  3. Come può la S.I.A.E. surrogarsi all'autore non suo iscritto ed esercitare in forza di un mandato che non esiste la rappresentanza processuale nei confronti di chi non vuole applicare il contrassegno sulla propria opera che viene dichiarata libera nel più totale rispetto delle regole civili.

  4. Come può in concreto e in astratto manifestarsi il fenomeno della illiceità di copia nelle ipotesi di supporti contenenti software libero e quindi legittimare lo spirito del legislatore; ritenere il contrario porterebbe inequivocabilmente all'assurdo giuridico.

È importante inoltre ricordare che le critiche a questa legge, e in particolare alla parte riguardante l'applicazione del contrassegno, non provengono soltanto dalle comunità coinvolte nella produzione e nel supporto del software libero ma anche dai rappresentanti dei produttori del software commerciale ``proprietario'': molto interessante a questo proposito risulta la lettura del documento distribuito dalla International Intellectual Property Alliance (I.I.P.A.) nel sito dell'associazione stessa all'indirizzo http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301ITALY.pdf.

In tutta evidenza le critiche mosse dall'I.I.P.A. sono estremamente diverse nel tono e nella sostanza da quelle mosse dagli scriventi in questo documento e più in generale dalle comunità del Software Libero ma rimane importante ricordare che la novità del contrassegno ha provocato difficoltà a tutti i produttori e distributori di software in Italia.

7 Per maggiori informazioni

Diamo qui un elenco di fonti in cui è possibile ottenere maggiori informazioni:

Per comunicazioni relative a questo documento potete scrivere a:

bollino@softwarelibero.it

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Bollino HOW-TO

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The translation was initiated by Leandro sul clementino on 2003-02-21


Footnotes

...bollino'' 1
Il termine usato nei testi di legge, è ``contrassegno''; anche in questo testo useremo questo termine, lasciando in qualche occasione, fra cui il titolo, il termine ``bollino'' in quanto usato più comunemente.
... osservazioni2
Per un breve e parziale resoconto vedi la sezione 6 a pagina [*]
... lucro3
Il termine lucro viene così definito in giurisprudenza: ``Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.'' (Pretura di Cagliari 3/12/1996)


Leandro sul clementino 2003-02-21