logo

Fotografia del sito dell'Associazione Software Libero a fine 2005

Associazione Software Libero

Organizzazione affiliata a Free Software Foundation Europe

 Indice del sito
 o H O M E
 o L'associazione
 o Contatti
 o Ringraziamenti
 
 Indice di sezione
 o L'associazione
 o Notiziario
 o Documentazione
 o Eventi
 o Progetti
 o Liste
 o Portale
 o Vetrina

No ai brevetti software in Europa


Google

Associazione Software Libero
c/o Noferini
Via Del Leone 21
50124 Firenze

Società Italiana Autori ed Editori
Viale della Letteratura 30
00144 Roma
Fax 06 59647052/5990458
 
e, per conoscenza (loro sedi):
- Quotidiani nazionali stampati
- Quotidiani nazionali in rete
- Radio nazionali
- Gruppi di discussione (newsgroup)
- Gruppi utenti Linux italiani
- Associazioni interessate alla libertà del software
- On. Stefano Semenzato

Firenze, 5 Marzo 2000

RACCOMANDATA 11802630353-8 inviata il 7 marzo 2001 da Firenze

1.1

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull'interpretazione della nuova legge sul diritto di autore 248/2000.

Spettabile Siae,

scrivo questa lettera aperta in qualità di rappresentante legale dall'Associazione Software Libero. Scopo dell'associazione è la promozione dell'uso e dello sviluppo di software libero, cioè di software liberamente cedibile, modificabile e redistribuibile (per maggiori informazioni si può fare riferimento al nostro sito web http://www.softwarelibero.org).

Vogliamo rendere pubblica questa lettera perché riteniamo che le domande poste abbiano interesse generale e perché rispecchiano problemi affrontati ormai da molti anni da parte di molte realtà, alcune delle quali in indirizzo.

Con l'entrata in vigore della legge 248/2000 si è venuta a creare una situazione di difficoltà per la produzione e la distribuzione del software libero, la cui esistenza ed importanza sono completamente ignorate nel testo di legge.

Come associazione la situazione ci ha preoccupato da subito ed abbiamo iniziato una serie di indagini. Alcune interpretazioni della legge forniteci da vostri funzionari (nostri soci hanno interpellato gli uffici di Pavia, Firenze e la vostra sede di Roma) hanno prospettato uno scenario che renderebbe estremamente difficoltoso lo sviluppo e la diffusione del software libero, come descritto nel nostro documento allegato, reperibile anche su http://www.softwarelibero.org/docs/siae.shtml.

Da un esame del testo della legge sono emersi una serie di punti poco chiari e in parte contraddittori. Anche i pareri raccolti sia presso uffici SIAE che presso giuristi e esperti nel settore sono apparsi contraddittori sulle conseguenze di questa legge, in particolare quando applicata al software libero e a chi lo sviluppa.

Per questo motivo siamo a porvi un elenco di domande su alcune questioni specifiche alle quali desideriamo avere una risposta ufficiale e motivata da parte vostra, risposta che sarà nostra cura rendere pubblica usando gli stessi canali con i quali renderemo pubblica questa nostra lettera.

  1. La legge 248/2000, all'articolo 10, comma 2 dice che «Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno», pertanto come potete richedere l'apposizione del bollino per la distribuzione di software i cui autori non sono, né vogliono essere tutelati da voi?

  2. La legge parla genericamente di supporti. I bollini finora sono stati applicati solo ai CD ma sono supporti per i programmi dei computer pure gli hard disk e i floppy. In particolare molti computer vegono venduti con del software installato (in genere il sistema operativo). Perché non viene richiesta in questo caso l'applicazione del bollino su un opportuno supporto, e quale potrebbe essere tale supporto?

  3. Sono programmi pure quelli contenuti in innumerevoli schede elettroniche di apparati industriali e/o elettrodomestici, nelle smart-card e nelle schede SIM dei telefonini, anche in questo caso andrebbero dunque applicati i bollini? In caso di risposta negativa in cosa si differenzierebbe questo software, regolarmente venduto insieme al suo supporto, da quello distribuito su un CD, ai fini dell'applicazione del bollino?

  4. Questa è la domanda centrale e la più importante. L'articolo 13 della legge non si limita a sanzionare genericamente chi duplica abusivamente i programmi, ma parla anche di chi «ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.» Qual è la vostra interpretazione di detenzione abusiva e copia abusiva? In quali termini la copia diventa abusiva? Nel caso di software libero, la cui licenza ne consente la copia e ne impedisce restrizioni alla libera redistribuzione, l'assenza di bollino è sufficiente per qualificare la copia come abusiva?

  5. Chiunque lavori e tragga il suo sostentamento dallo sviluppo di software detiene a scopo di profitto programmi nel suo hard disk e li distribuisce a i suoi clienti. Deve pertanto essere apposto il bollino anche su tutti i dischi dei computer con i quali si lavora? O su tutti i supporti con i quali si forniscono i programmi ai clienti? E anche su tutti i floppy e i CD su cui si fanno i backup?

  6. Che cosa succede nel caso in cui il software sia stato scaricato o distribuito via Internet? Deve essere apposto un bollino sul supporto su cui è stato scaricato? E nel caso di risposta positiva cosa succede qualora ne venga scaricato ancora? Deve essere applicato un altro bollino? Oppure deve essere applicato un bollino per ogni programma scaricato? E cosa accade nel caso in cui, come per il software libero, questo sia o debba essere distribuito liberamente, come per la licenza GPL (vedi http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)?

  7. Cosa succede per il software che uno possiede già da prima dell'entrata in vigore della legge e che si trova su supporti senza bollino? Deve essere applicato un bollino pure sui vecchi cd? E cosa succede per le eventuali copie di backup (consentite per legge)? Devono essere bollinate anche queste?

  8. Cosa succede nel caso di supporto cartaceo (ad esempio programmi didattici scritti per tenere corsi)? Occorre apporre bollini sui listati dei sorgenti di un programma? Se no, in base a quale criterio si differenzia il supporto cartaceo dagli altri supporti?

  9. Cosa succede per i programmi di cui si è autori in prima persona? La detenzione di un proprio programma (in ambito professionale) richiede la bollinatura?

    • Se sì: non è questo un limite gratuito (e probabilmente incostituzionale) alla libertà di espressione visto che il bollino non serve a tutelare un (inesistente) acquirente?

    • Se no: dove sta nella normativa la differenza con i programmi acquisiti da altre fonti (e non ridistrubuiti o commercializzati)?

  10. Cosa succede per i supporti contenenti programmi che vengono importati dall'estero e quindi sono privi di bollino? Chi è che deve apporre il bollino? Se è chi compra, non si tratta di un effettivo limite all'importazione di materiale informatico che viene indebitamente penalizzato rispetto alla carta stampata come mezzo di trasimissione di informazione e cultura? Se non serve bollinare, qual è il riferimento normativo?

In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgo distinti saluti,




$\textstyle \parbox{7cm}{
Per l'Associazione Software Libero\\
{\em Simone Piccardi}}$

Fotografia del sito dell'Associazione Software Libero a fine 2005

Copyright © 2000-2005 Associazione Software Libero (info@softwarelibero.it)
La copia letterale e la distribuzione del materiale qui raccolto nella sua integrità sono permesse con qualsiasi mezzo, a condizione che questa nota sia riprodotta (se non diversamente indicato).

webmaster@softwarelibero.it